Chi spamma rischia il carcere

Secondo il Garante, infatti, "inviare email pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla legge. Se questa attività, specie se sistematica, è effettuata a fini di profitto, si viola anche una norma penale e il fatto può essere denunciato all'autorità giudiziaria. Sono previste sanzioni e, nei casi più gravi, la reclusione".
In particolare, la violazione delle normative antispam secondo il Garante può portare a condanne fino a 3 anni di reclusione e fino a 90mila euro di multa.
Nella sua nota il Garante ha sottolineato ancora una volta che nessun indirizzo email che si trova in rete, come quelli che si possono individuare sui newsgroup, o in chat, o in altri ambienti digitali, può essere considerato un dato pubblico. Si tratta, invece, di dati personali di cui può disporre solo l'intestatario. Per inviare email promozionali, dunque, è sempre necessario il consenso informato del destinatario.