Cookie traccianti solo con il consenso attivo

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Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea avrebbe stabilito che i siti Web possono utilizzare i cookie per il tracciamento delle abitudini di navigazione degli utenti soltanto dopo aver ottenuto un consenso attivo da parte degli utenti, dove per "consenso attivo" si intende una conferma esplicita della volontà di cedere questo tipo di informazioni.

La decisione dei giudici sarebbe stata espressa riguardo al caso che avrebbe visto coinvolta Planet49, una piattaforma tedesca dedicata ai giochi a premi. Nel caso specifico i siti Internet appartenenti al network del gruppo avrebbero presentato un casella di spunta preselezionata con cui veniva concessa l'autorizzazione al tracciamento.

In discussione quindi non vi sarebbero stati aspetti legati alla trasparenza, la casella di spunta presentava infatti i dettagli riguardanti il trattamento dati ai fini dell'advertising, ma le modalità attraverso le quali il consenso veniva ottenuto. Un casella preselezionata di fatto non permetterebbe di confermare che il consenso sia stato attivo.

Stando alle attuali normative europee in materia di privacy, a parere della Corte di Giustizia l'unico meccanismo accettabile dovrebbe essere quindi quello dell'opt-in: l'utente può, se lo desidera, fornire il suo consenso al tracciamento, per contro non gli dovrebbe essere richiesto di deselezionare una casella di spunta per negare tale consenso.

Sempre secondo la sentenza dei giudici, il consenso non dovrebbe essere soltanto attivo ma anche "specifico" e "informato", questo significa che il solo accesso ad un servizio non può essere interpretato come libera volontà di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per fini di marketing o advertising da parte di un'azienda.

Claudio Garau

Claudio Garau

Web developer, programmatore, Database Administrator, Linux Admin, docente e copywriter specializzato in contenuti sulle tecnologie orientate a Web, mobile, Cybersecurity e Digital Marketing per sviluppatori, PA e imprese.

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